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Legge 03/08/1949 n. 5891. Nel caso in cui le province dell'Italia meridionale ed insulare ed i comuni delle stesse regioni aventi popolazione non superiore a 75.000 abitanti, nonchè i comuni del resto del territorio nazionale aventi popolazione non superiore a 10.000 abitanti si trovino nella impossibilità di garantire in tut- to o in parte con la sovraimposta fondiaria o con l'imposta di consumo i mutui per la esecuzione delle opere previste dalla presente legge, i mutui stessi saranno concessi dalla Cassa depositi e prestiti o dagli istituti di credito, di cui all'art. 19 della presente legge e garantiti dallo Stato con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con quello per l'interno. 2. In relazione alla garanzia prestata ai sensi del comma precedente, il Ministero del tesoro, nel caso di mancato pagamento da parte dell'ente mutuatario alle scadenze stabilite e dietro semplice notifica della inadempienza, senza obbligo di preventiva escussione del debitore da parte degli enti mutuanti, provvederà ad eseguire il pagamento delle rate scadute, aumentate degli interessi nella misura stabilita dall'art. 4 della legge 11/04/1938 n. 498, rimanendo sostituito agli enti mutuanti stessi in tutte le ragioni di diritto nei confronti dell'ente mutuatario. Art. 14. 1. Gli enti interessati all'esecuzione delle opere di cui ai precedenti articoli per ottenere il contributo dello Stato devono presentare domanda al Mini- stero dei lavori pubblici, unendovi una relazione atta a dimostrare la necessità dell'opera e, possibilmente, il progetto di massima od esecutivo della stessa. Art. 16. 1. In ciascun progetto, redatto in base alle vigenti norme di legge, sarà computata una somma ammessa a contributo per rilievi geognostici da determinarsi in relazione alle specifiche esigenze, nonchè per competenze e spese di progettazione, direzione, sorveglianza, contabilità dei lavori e collaudi da determinarsi in base alle vigenti tariffe professionali sull'ammontare dei lavori e delle espropriazioni risultanti dal progetto approvato. Nel caso di progettazione di attrezzature ed arredamenti l'ammontare di tali opere si somma a quello dei lavori. 2. Il collaudo delle opere sarà eseguito con le norme vigenti per i lavori di conto dello Stato. 3. Nel caso in cui gli enti interessati facciano ricorso per la realizzazione delle opere contemplate dalla presente legge, alle prestazioni di tecnici liberi professionisti, per la liquidazione delle relative competenze si applicano le vigenti tariffe professionali per gli ingegneri ed architetti e per i geometri e i periti. Art. 18. 1. Fermi rimanendo i maggiori benefici contenuti in leggi speciali, gli atti e i contratti occorrenti per l'attuazione della presente legge nonchè gli atti di cessione del contributo dello Stato sono soggetti al trattamento fiscale stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. 2. Sono salvi gli emolumenti dovuti ai conservatori dei registri immobiliari nonché i diritti ed i compensi spettanti agli uffici del registro e delle imposte dirette. 3. Gli onorari notarili sono ridotti ad un quarto. 4. Gli interessi dei mutui stipulati ai fini della presente legge sono esenti dal- l'imposta di ricchezza mobile. Art. 19. 1. Le casse di risparmio e le altre aziende di credito indicate nell'art.5 del Regio decreto legge 12/03/1936 n. 375, sono autorizzate a concedere, anche in deroga ai propri statuti, i mutui previsti dalla presente legge. Art. 20. 1. Le disposizioni della presente legge riguardanti i comuni dell'Italia meridionale ed insulare sono applicati anche ai territori dei comuni compresi nelle province di Frosinone e di Latina e nell'ex circondario di Cittaducale. Art. 21. 1. Ai fini della corresponsione dei contributi di cui agli artt. 3, 4 e 5, per la determinazione del limite di popolazione si tiene conto della popolazione residente in ogni comune alla data del 1° gennaio dell'anno in cui viene concesso il contributo statale, risultante dai registri anagrafici. Art. 22. 1. L'approvazione dei progetti delle opere contemplate nella presente legge equivale a dichiarazione di pubblica utilità . Art. 23. 1. Alle operazioni di mutuo previste dalla presente legge non sono applicabili le limitazioni di cui all'art. 300 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvata con Regio decreto 03/03/1934 n. 383. |
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